凡未经许可擅自转载本站文章者,将被授予“学术臭虫”称号!

Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con

 

gli institores ed i magistri navis nel diritto romano

 

dell'età commerciale (下 Part III )

 

本文相关链接: Part I )( 中 Part II )

 

ALDO PETRUCCI - Università di Pisa

 

 

5. Contenuto e pubblicità della praepositio nell'impresa di navigazione e gli effetti nei confronti dei terzi contraenti con il magister navis .

 

Meno ricche sono le informazioni provenienti dai commentari dei giuristi all'editto de exercitoria actione circa il contenuto ed i requisiti di conoscibilità da parte dei terzi della preposizione del magister navis . Come è da tutti risaputo, anche questa azione è stata introdotta dal pretore nel II secolo a.C., in un lasso di tempo probabilmente anteriore all' actio institoria , per far valere una responsabilità in solidum dell' exercitor da parte di quanti, avendo contratto con il magister nell'ambito delle attività cui era stato preposto, vedevano poi i propri crediti rimanere inadempiuti 1.

La funzione della praepositio di un magister , al fine di determinarne i poteri e di fissare conseguentemente la responsabilità dell'armatore, è sottolineata più volte dai giuristi. Oltre a quanto afferma in linea generale Gai. 4. 71 2, appare significativo il testo di Ulpiano, 28 ad ed. in D. 14. 1. 1. 7:

Non autem ex omni causa praetor dat in exercitorem actionem, sed eius rei nomine, cui 3 ibi praepositus fuerit, id est si in eam rem praepositus sit, ut puta si ad onus vehendum locatum sit aut aliquas res emerit utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impensum est vel si quid nautae operarum nomine petent.

Come si vede, il giurista qui ricollega la legittimazione passiva dell' exercitor alla conclusione, da parte del magister , di contratti connessi all'esercizio dell'impresa di navigazione cui era stato preposto ( non autem ex omni causa – in eam rem praepositus sit ) 4, portando come esempi il trasporto di merci ( si ad onus vehendum locatum sit ), la compravendita di cose utili per la navigazione ( si …aliquas res emerit utiles naviganti ), il mutuo per riparare la nave ( si quid reficiendae navis causa contractum … est ), oppure il contratto di lavoro per l'attività di un marinaio ( si quid nautae operarum nomine petent ). Risalta in tal modo l'importanza non solo del contenuto dei poteri conferiti al gestore della nave nella preposizione 5, ma anche della pubblicità che di essa si doveva dare per poter poi, eventualmente, far valere la responsabilità dell'armatore.

Come per l'institoria, anche per l' actio exercitoria la dottrina prevalente ritiene che il testo edittale non prevedesse nulla in ordine alla pubblicità della preposizione del magister 6, dovendosi al solo lavoro giurisprudenziale l'elaborazione di alcune regole.

Diversamente invece dalla minuziosa disciplina analizzata nel § 2 per la preposizione institoria, l'unico dato testuale relativo al conferimento dei poteri di gestione al magister navis è quello riportato in apertura a D. 14. 1. 1. 12 da Ulpiano, 28 ad ed. , laddove afferma: praepositio certam legem dat contrahentibus . Come si vede, si tratta di un principio di carattere generale da intendersi nel senso che la preposizione deve offrire ai terzi contraenti requisiti di certezza circa i poteri del magister stesso e circa eventuali “condizioni generali” da rispettare nella contrattazione con lui. Pur non parlando dei modi nei quali la preposizione doveva essere portata a loro conoscenza, il giurista evidenzia tali esigenze di certezza quando, nel prosieguo del medesimo passo, ci mostra un esempio di come le attribuzioni al preposto si potessero articolare in una ripartizione dei compiti e in una vera e propria precisazione dei tipi di contratto da concludersi con lui e/o delle clausole contrattuali da prevedere in essi:

Quare si eum praeposuit navi ad hoc solum, ut vecturas exigat, non ut locet (quod forte ipse locaverat), non tenebitur exercitor, si magister locaverit: vel si ad locandum tantum, non ad exigendum, idem erit dicendum: aut si ad hoc, ut vectoribus locet, non ut mercibus navem praestet, vel contra, modum egressus non obligabit exercitorem: sed et si ut certis mercibus eam locet, praepositus est, puta legumini, cannabae, ille marmoribus vel alia materia locavit, dicendum erit non teneri. Quaedam enim naves onerariae, quaedam (ut ipsi dicunt) ‘epibateghoi' sunt: et plerosque mandare scio, ne vectores recipiant, et sic, ut certa regione et certo mari negotietur, ut ecce sunt naves, quae Brundisium a Cassiopa vel a Dyrrachio vectores traiciunt ad onera inhabiles, item quaedam fluvii capaces ad mare non sufficientes.

In stretta connessione ( quare ) con l'affermazione iniziale praepositio certam legem dat contrahentibus , Ulpiano elenca, dapprima, la possibilità di una ripartizione di compiti tra exercitor e magister , in base alla quale quest'ultimo aveva:

•  l'incarico esclusivo di pretendere l'esazione dei noli e tariffe dovuti per i contratti di locazione inerenti alla nave ( si eum praeposuit – si magister locaverit );

•  l'incarico esclusivo di concludere contratti di locazione della nave, senza esigere noli e tariffe ( vel si ad locandum – idem erit dicendum );

e, poi, i tipi di contratto rientranti nella preposizione del magister , e le loro eventuali clausole, come:

•  la conclusione di contratti di trasporto di passeggeri o oppure di merci ( aut si ad hoc, ut vectoribus locet - non obligabit exercitorem e quaedam enim naves onerariae - ne vectores recipiant ), con l'inserimento, all'interno di questi ultimi, di clausole relative al genere di merci da trasportare ( sed et si ut certis mercibus - dicendum erit non teneri );

•  la conclusione di contratti di trasporto di passeggeri o merci aventi ad oggetto una certa tratta marittima o fluviale, con possibilità di limitazioni solo ai primi o alle seconde ( et sic, ut certa regione et certo mari negotietur - ad mare non sufficientes ) 7.

In ordine ai modi per rendere pubblica la preposizione, l'assenza di notizie specifiche fa pensare che bastasse qualunque forma idonea, tra cui, come acutamente ipotizzato 8, un documento rilasciato dall'armatore, che il magister doveva esibire su richiesta dei terzi, oppure, a mio parere, anche affissioni ed avvisi, analoghi a quelli previsti per la preposizione institoria 9, da esporre nella nave e/o nella sede o sedi dell'impresa di navigazione situate nei vari porti.

L'inosservanza di questi requisiti di pubblicità, pur nel silenzio delle fonti, doveva generare, proprio in forza del principio praepositio certam legem dat contrahentibus , la responsabilità in solidum dell' exercitor verso i terzi contraenti con il magister per prestazioni oggetto dell'impresa di navigazione, tutte le volte che questi non fossero stati messi in condizione di conoscerne i poteri gestionali, e quindi gli eventuali limiti ad essi imposti dall'armatore stesso 10.

In tale contesto vanno lette anche le disposizioni relative alla preposizione di una pluralità di magistri , trattate nei successivi §§ 13 e 14 del lungo frammento ulpianeo di D. 14. 1.1 11. Nel primo si contempla il caso che siano stati preposti senza ( non divisis officiis ) o con ripartizione di compiti ( divisis officiis ): nella prima eventualità è previsto che ciascuno possa obbligare l' exercitor per attività concluse nell'ambito della praepositio ( quodcumque cum uno gestum erit, obligabit exercitorem ), nella seconda, che egli sarà obbligato da ciascun magister nei limiti dei compiti a lui affidati ( pro cuiusque officio obligabitur exercitor ):

Si plures sint magistri non divisis officiis, quodcumque cum uno gestum erit, obligabit exercitorem: si divisis, ut alter locando, alter exigendo, pro cuiusque officio obligabitur exercitor.

Nel § 14 si considera l'ipotesi, che doveva essere assai comune nella prassi ( ut plerumque faciunt - dice il giurista), di preporre più magistri in modo che gestissero congiuntamente l'attività affidatagli ( ne alter sine altero quid gerat ), per cui, se un terzo contraeva con uno solo, non poteva poi far valere la responsabilità dell' exercitor in caso di inadempimento ( qui contraxit cum uno sibi imputavit ):

Sed et si sic praeposuit, ut plerumque faciunt, ne alter sine altero quid gerat, qui contraxit cum uno sibi imputabit

Tale inciso finale qui contraxit cum uno sibi imputabit del § 14 può spiegarsi, a mio avviso, solo presupponendo l'esistenza di debite forme di pubblicità della suddivisione di compiti fra più magisteri nella praepositio , in presenza delle quali il terzo potrà imputare unicamente a se stesso l'inosservanza del suo contenuto.

 

6. Altri aspetti della tutela dei terzi contraenti connessi con la praepositio di un magister navis: la responsabilità dell' exercitor per le attività contrattuali del sostituto nominato dal magister e la possibilità, se libero, di convenire il magister stesso in giudizio .

 

Alla luce dei dati emersi nel paragrafo precedente va anche interpretata la responsabilità dell' exercitor derivante dai contratti conclusi, nell'ambito naturalmente della preposizione, da un magister preposto dal magister stesso, vale a dire da un promagister , secondo la denominazione datagli nel ius commune 12. Fondamentale al riguardo è il § 5 del più volte menzionato frammento di Ulpiano, 28 ad ed. in D. 14. 1. 1, la cui prima parte afferma:

Magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem et magister: et hoc consultus Iulianus in ignorante exercitore respondit: ceterum si scit et passus est eum in nave magisterio fungi, ipse eum imposuisse videtur. Quae sententia mihi videtur probabilis: omnia enim facta magistri debeo praestare qui eum praeposui, alioquin contrahentes decipientur et facilius hoc in magistro quam institore admittendum propter utilitatem.

Dopo aver definito, nei precedenti §§ 1 e 4, la nozione giuridico – economica di magister e l'irrilevanza del suo status , il giurista prosegue facendo rientrare in questa nozione anche il magister preposto dal magister ( magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem et magister ). Tale decisione si fonda su un responso dato da Giuliano su un caso nel quale l' exercitor era ignorans della preposizione compiuta dal proprio magister ( et hoc consultus – respondit ), mentre, se fosse stato sciens et patiens , si considerava come se avesse compiuto egli stesso la preposizione del promagister ( ceterum si scit – videtur ). Questo responso, approvato da Ulpiano ( quae sententia mihi videtur probabilis ), trova la sua ratio nella necessità che l'armatore risponda di tutti i facta del magister per non ingannare i contraenti ( omnia enim facta – contrahentes decipientur ), essendo una simile esigenza maggiormente avvertita nell'impresa di navigazione rispetto a quella lato sensu commerciale ( et facilius – propter utilitatem ).

Nella parte conclusiva del testo così si continua:

Quid tamen si sic magistrum praeposuit, ne alium ei liceret praeponere? An adhuc Iuliani sententiam admittimus, videndum est: finge enim nominatim eum prohibuisse, ne Titio magistro utaris. Dicendum tamen erit eo usque producendam utilitatem navigantium.

Qui Ulpiano affronta la questione se i terzi possano far valere la responsabilità dell' exercitor anche quando, contravvenendo ad un esplicito divieto, il magister abbia a sua insaputa preposto un promagister ( quid tamen – liceret praeponere? ). Egli si chiede, infatti, se anche in tal caso vada accolto il responso di Giuliano ( an adhuc Iuliani sententiam admittimus, videndum est ), e fa l'esempio della proibizione espressa al magister di utilizzare, a sua volta, come magister Tizio ( finge enim – Titio magistro utaris ). La soluzione, cui egli perviene, è affermativa, motivandola con la necessità di promuovere l' utilitas navigantium ( dicendum tamen – utilitatem navigantium ) 13.

Il testo per lungo tempo è stato sottoposto agli strali del metodo interpolazionistico, che hanno demolito la sua genuinità attribuendone la redazione alle scuole giuridiche postclassiche o ai compilatori giustinianei 14. Per limitarci alla dottrina italiana, sono assai note, intorno alla metà dello scorso secolo, le posizioni critiche di Solazzi 15 e De Martino 16, la polemica verso di esse del Pugliese 17, finalizzata ad un parziale e timido tentativo di rivalutazione dell'attendibilità del passo, e la tagliente replica dello stesso De Martino 18. A partire dagli anni Sessanta, tuttavia, nonostante la permanenza di alcuni epigoni dell'interpolazionismo 19, si è verificata una radicale inversione di tendenza, tuttora in atto, che ha portato ad una piena rivalutazione della sostanziale corrispondenza di D. 14. 1. 1. 5 al pensiero di Ulpiano, e quindi al diritto dell'età commerciale (o classico) 20.

In realtà, l'argomento centrale delle critiche poggiava sulla convinzione che il ius honorarium sarebbe stato mosso unicamente dalle necessità dello sviluppo commerciale, tralasciando preoccupazioni di qualunque tipo per la buona fede e l' utilitas dei contraenti con il magister , mentre una sensibilità per esse sarebbe sorta solo nel diritto postclassico – giustinianeo. Riassume magistralmente il De Martino: “Non possiamo comprendere come si possa accettare per l'epoca classica la decisione di D. 14. 1. 1. 5, secondo la quale la sostituzione operata dal magister di un altro magister , ad insaputa dell' exercitor , è valida e rende responsabile costui per gli atti compiuti dal sostituto … il pretore … non era stato mosso dalla preoccupazione di evitare che i terzi potessero essere ingannati, ma unicamente dalle esigenze del traffico marittimo, le quali imponevano di garantire i terzi nei limiti della praepositio per la responsabilità del dominus 21.

In primo luogo è già discutibile se il pretore, nel creare le azioni c. d. adiettizie, abbia voluto, esclusivamente o principalmente, favorire i bisogni delle attività commerciali, senza valutare anche i diritti dei terzi contraenti, come sembrerebbero invece dimostrare, solo per fare due esempi, D. 14. 1. 1pr. (Ulp. 28 ad ed. ), contenente la laudatio edicti dell' exercitoria 22 (a torto ritenuta anch'essa alterata 23), e D. 14.3.1 (Ulp. 28 ad ed. ) 24, dove si spiegano le ragioni alla base dell'introduzione dell' institoria 25. Vi è poi da tenere in conto, come si è accennato nel § 3, che, fin dal I secolo a.C., ad una concezione rigidamente volontaristica della praepositio tende a sovrapporsi, mediante l' interpretatio dei giuristi, una di tipo “oggettivo”. Ma è soprattutto quanto siamo venuti esponendo nei paragrafi precedenti a dimostrare la fragilità delle fondamenta dell'intera costruzione critica.

Tutta l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, vista nel § 2 in tema di predisposizione e variazione del contenuto della praepositio institoria, di pubblicità della stessa e di impossibilità, comunque provocata, di prenderne visione appare costantemente ispirata alla ratio di non ingannare l'affidamento dei terzi contraenti con l'institore ( neque enim decipi debent contrahentes esplicitamente espressa in D. 14. 3. 11. 5). La medesima ratio pervade, sia pure in misura diversa a seconda dei giuristi, le soluzioni che essi adottano per la protezione dei diritti dei terzi che contraggono con il preposto durante la vacanza di titolarità dell'impresa nell'arco di tempo tra la morte del preponente e l'accettazione del chiamato alla sua eredità (§ 4), e si ravvisa anche nelle sentenze degli organi giudicanti imperiali, che, almeno agli inizi del III secolo d.C., riconoscono la prevalenza dell'affidamento di quanti abbiano concluso un contratto con l'institore rispetto ad un'interpretazione rigorosa del principio volontaristico della preposizione (D. 14. 5. 8, analizzato nel § 3). E la stessa elaborazione giurisprudenziale, unita questa volta alla iurisdictio pretoria, provvedono a garantire una “forma minima di protezione”, attraverso la concessione dell' actio de peculio vel de in rem verso o altri rimedi di tipo processuale, perfino a quei terzi che siano entrati in rapporti contrattuali con un institore in violazione del contenuto della praepositio resa pubblica, o addirittura con uno schiavo lavorante nell'impresa, malgrado l'affissione del divieto di farlo (§ 3).

Risultano pertanto pienamente in linea con il regime appena ricordato sia la ratio di non ingannare i contraenti con il magister o il suo sostituto ( omnia facta magistri – alioquin contrahentes decipientur ), sottostante alle decisioni proposte da Giuliano e da Ulpiano nella prima parte di D. 14. 1. 1. 5 ( exercitor ignorans della sostituzione), sia il suo corollario, l' utilitas navigantium ( et facilius hoc – propter utilitatem ), richiamata anche nella parte conclusiva da questo secondo giurista ( dicendum tamen erit – utilitatem navigantium ), per porla a fondamento dell'azione contro l' exercitor pure quando egli avesse in modo esplicito proibito tale sostituzione 26. Ed è appunto siffatta ratio , in rapporto alle motivazioni sottolineate nella laudatio edicti (D. 14. 1. 1pr.) 27, a farmi credere non alterata nella sostanza quest'ultima soluzione 28, nonostante si differenzi dalla disciplina prospettata per l' actio institoria , vista supra , § 3. Contrariamente, infatti, ai contraenti con gli institori, quelli con i magistri navis si potevano trovare in obiettive condizioni di difficoltà, per tempo e luogo, tali da non consentirgli ponderate riflessioni ( in magistro navis … interdum locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium ), giustificando così il maggior rigore di valutazione della responsabilità dell'armatore.

Del resto, la stessa espressione omnia facta magistri prestare debeo , se correttamente interpretata, non è così ampia da ammettere sempre e in ogni caso la responsabilità ex exercitoria actione dell'armatore. Essa, infatti, letta nel contesto di tutto il discorso di Ulpiano, e in particolare di quanto egli dice, prima, nel § 3 e, dopo, nel § 7 sulla praepositio , restringe una tale sua responsabilità al solo complesso delle attività contrattuali, concluse dal sostituto nominato dal magister , riconducibili alla gestione dell'impresa e derivanti dalla praepositio stessa, intesa, come si è osservato supra , § 3 per la fattispecie di D. 14. 5. 8, non tanto in relazione alla volontà del preponente, quanto attraverso l'esercizio su un piano oggettivo dell'attività imprenditoriale ad opera del preposto 29. Ed allora, come è stato incisivamente osservato 30, l'estensione della responsabilità dell'armatore all'attività contrattuale del promagister , sancita in D. 14. 1. 1. 5, ha una natura oggettiva discendente dall'assunzione del rischio imprenditoriale ed è motivata da esigenze di sicurezza commerciale.

L'identica ratio di non ingannare i contraenti per le prestazioni oggetto dell'impresa e di favorire la loro utilitas doveva, a mio parere, anche essere alla base della disposizione contenuta in D. 14. 1. 1. 17 (Ulp. 28 ad ed. ), in forza della quale ad essi era data la possibilità di scegliere se convenire in giudizio con l'azione exercitoria l'armatore oppure il magister stesso 31:

est autem nobis electio, utrum exercitorem an magistrum convenire velimus.

Questa possibilità trova conferma anche nella prima parte del § 24 dello stesso frammento D. 14. 1. 1, laddove si enuncia il carattere alternativo delle azioni contro l' exercitor ed il magister ed il reciproco effetto di consunzione ( haec actio <exercitoria> ex persona magistri in exercitorem dabitur; et ideo, si cum uno eorum actum est, cum altero agi non potest ), e nella particolare fattispecie trattata da Paolo, 29 ad ed. in D. 14. 1. 5. 1:

Item si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero, nihil obstabit, quo minus adversus magistrum experiar actione, quae mihi vel iure civili vel honorario competit: nam et cuivis alii non obstat hoc edictum, quo minus cum magistro agere possit…

Qui svolge il ruolo di armatore all'interno del suo peculio uno schiavo 32 che ha preposto all'impresa un magister libero e chi contrae con quest'ultimo è il padrone dello schiavo stesso ( si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero ). Ebbene, in caso di inadempimento, il padrone, che è anche un contraente, potrà rivolgersi contro il magister mediante un'azione sia civile che onoraria ( nihil obstabit - iure civili vel honorario competit ), e tale facoltà viene riconosciuta a qualunque altro contraente con lui ( nam et cuivis alii - agere possit ).

In tempi recenti si è contestata la portata generale della possibilità di scegliere chi convenire in giudizio, espressa in D. 14. 1. 1. 17, avanzandosi la congettura che fosse limitata alle specifiche ipotesi, come quella di D. 14. 1. 5. 1 appena esaminata, in cui l' exercitor era un servus 33. A me sembra, tuttavia, che, pur se fondata su un'argomentazione logica e coerente, tale congettura limiti eccessivamente il ruolo che questa scelta poteva venire ad assumere.

E' certo vero che nelle fattispecie, dove l'armatore era in potestate ed il magister libero, poteva rendersi indispensabile convenire quest'ultimo e che, in linea di massima, negli altri casi non sarebbe stato conveniente per il terzo contraente chiamare a rispondere il magister anziché l' exercitor . Ed è altrettanto vero che contro il magister si sarebbe potuta intentare la sola azione contrattuale e non quella exercitoria . Ma occorre tener conto, a mio modesto avviso, che la giurisprudenza aveva probabilmente elaborato una tale regola per facilitare i terzi contraenti nell'affermazione dei propri diritti, quando il magister navis era un libero in una pluralità di situazioni. Infatti, considerate le particolari caratteristiche dell' exercitio navis , essa avrebbe potuto evitare sia eventuali difficoltà per citare l' exercitor responsabile sia conseguenze pregiudizievoli in casi, quali quello in precedenza visto in D. 14. 3. 20 (§ 4 in fine ), dove l'institore libero preposto ad una mensa nummularia , dopo la morte del preponente senza eredi ed in stato di insolvenza, era sottratto alle pretese dei creditori per un'attività conclusa nell'ambito della preposizione.

E' chiaro infine che la legittimazione passiva del magister navis libero esprime una realtà economica e sociale, nuova o in via di cambiamento, che era probabilmente diversa dalla situazione originaria, dove questo era in via normale un sottoposto o alla potestà dell'armatore stesso (un proprio filius o schiavo) o di un'altra persona (quando, ad es., si trattava di uno schiavo altrui) 34. Non mancano, tuttavia, recenti orientamenti in dottrina 35, che tendono a considerare un fenomeno comune, già nel I secolo a.C., la preposizione di persone libere alla gestione di imprese commerciali in senso lato e di navigazione.

 

本文相关链接: Part I )( 中 Part II )

 

 

1 Anche per tale azione valgono le medesime osservazioni fatte supra , nt. 4 per l' actio institoria circa il diverso modo con cui è stata analizzata in dottrina: su di essa, sul relativo editto e la sua cronologia non mi resta perciò che rinviare agli studi ivi citati.

2Tunc autem exercitoria locum habet, cum ... quid cum eo eius rei gratia cui praepositus fuerit, <negotium> gestum erit .

3 Correzione apportata dal Mommsen alla sua edizione del Digesto ad h.l.

4 Cfr. sull'argomento, tra gli studi più recenti, WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit. 304 s.; MICELI, Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis' , cit., 193 ss.; CERAMI, Introduzione al diritto commerciale cit., 58 ss.

5 L'articolazione di tali poteri nelle varie tipologie contrattuali viene esemplificata da Ulpiano in altri punti del medesimo frammento D. 14. 1. 1. Innanzitutto il § 3, dove si indicano, fra i contratti che un magister poteva concludere, in quanto inerenti alla sua preposizione, la locazione della nave, il trasporto di merci o viaggiatori, l'acquisto di oggetti strumentali alla navigazione e la compravendita di merci, in riferimento alla quale, quando il magister vi fosse stato preposto, valeva il consueto effetto di rendere l'armatore responsabile per i debiti rimasti inadempiuti ( Magistri autem imponuntur locandis navibus vel ad merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis: sed etiamsi mercibus emendis vel vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem ); e poi il § 8, dove, alla questione se anche i mutui assunti dal magister vadano ricompresi nella preposizione, Ulpiano, accogliendo l'opinione di Pegaso, risponde affermativamente, qualora essi siano funzionali alle attività della preposizione stessa, come, ad esempio, per l'armamento o l'equipaggiamento della nave, l'arruolamento dei marinai, o per il mantenimento degli stessi ( Quid si mutuam pecuniam sumpserit, an eius rei nomine videatur gestum? Et Pegasus existimat, si ad usum eius rei, in quam praepositus est, fuerit mutuatus, dandam actionem, quam sententiam puto veram: quid enim si ad armandam instruendamve navem vel nautas exhibendos mutuatus est? ). Sull'argomento cfr. la Parte III, cap. I, § 2 e cap. II, § 1 di CERAMI – DI PORTO – PETRUCCI, Diritto commerciale romano. Profilo storico cit.

6 Cfr. LENEL, Das Edictum Perpetuum cit., 258; MICELI, Sulla struttura cit., 354 nt. 51.

7 I sospetti rimaneggiamenti del passo, sintetizzati da LONGO, “ Actio exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria” cit., 590, sono stati del tutto accantonati dalla dottrina a noi più vicina: cfr., per tutti, WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit., 305 e nt. 100, cui si aggiungano alcune mie osservazioni in PETRUCCI, Sobre los orígenes de la protección cit., 241 s.

8Cfr. al riguardo WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit., 306, che riprende una congettura già avanzata a suo tempo da KARLOWA, R?mische Rechtsgeschichte II (Leipzig 1892) 1124. Eccessivamente rigida mi sembra però l'esclusione di altri mezzi alternativi di pubblicità, avanzata dal primo studioso.

9 Così, ad es., MEYER - TERMEER, Die Haftung der Schiffer im griechischen und r?mischen Recht (Zutphen 1978) 152 s.; MICELI, Sulla struttura formulare cit., 193 nt. 12, la quale (202 nt. 31), pensa anche ad un suo inserimento nella documentazione di bordo.

10 Già DE MARTINO, Ancora sull' “actio exercitoria” in Labeo 4 (1958) 277 s., ora in Diritto, Economia e società nel mondo romano I (Napoli 1995), 632 s., osservava che, in caso di mancanza o incompletezza della lex praepositionis , la giurisprudenza soccorreva i terzi contraenti facendo riferimento alla “normale attività del traffico marittimo” in virtù delle parole eius rei gratia o nomine del testo edittale della formula.

11 Sulla preposizione di più magistri vedasi, di recente, WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit., 305 s. con letteratura; la Parte III, cap. I, § 2 di CERAMI – DI PORTO – PETRUCCI, Diritto commerciale romano. Profilo storico cit.

12 Per tale denominazione si rinvia a ROUGé, Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain (Paris 1966) 245; WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit., 309 s.

13 Sul significato di ‘promuovere' del termine latino perducere cfr. FORCELLINI, voce “ Perduco ” in Lexicon totius Latinitatis , IV (Prato 1868) 896.

14 Si vedano gli autori citati in LEVY – RABEL, Index interpolationum I (Weimar 1929) 234.

15L'età dell'actio exercitoria in Scritti di diritto romano IV (Napoli 1963) 246.

16Studi sull'actio exercitoria in Riv. Dir. nav. 7 (1941), ora in Diritto, Economia e Società cit., 503 ss.

17In tema di “actio exercitoria” in Labeo 3 (1957) 312 ss.

18Ancora sull' “actio exercitoria” cit., 632 ss.

19 Ad es., LONGO, Actio exercitoria cit., 588 ss.

20 Cfr. già ANKUM, “Utilitatis causa receptum”. On the pragmatical methods of the Roman Lawyers in Symbolae iuridicae et historicae M. David dedicatae I (Leiden 1968) 20 s.; e, più di recente, WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit., 309 ss.; F?LDI, La responsabilità dell'avente potestà per atti compiuti dall' exercitor suo sottoposto in SDHI 64 (1998), 186 nt. 28; CERAMI, “Mutua pecunia a magistro ‘navis reficiendae causa' sumpta” e “praepositio exercitoris” in AUPA 46 (2000) 136 nt. 8; MICELI, Sulla struttura formulare cit., 203 nt. 32; PETRUCCI, Sobre los orígenes de la protección cit., 243 s.

21Ancora sull' “actio exercitoria” cit., 632 s.

22 Il cui testo è: Utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret. Nam cum interdum ignari, cuius sint condicionis vel quales, cum magistris propter navigandi necessitatem contrahamus, aequum fuit, qui magistrum navi imposuit, teneri ut tenetur, qui institorem tabernae vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum magistro quam institore. Quippe res patitur, ut de condicione quis institoris despiciat et sic contrahat: in navis magistro non ita, nam interdum locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium.

23 Per l'alterazione si veda, per tutti, LONGO, Actio exercitoria cit., 584 ss. In favore della sua autenticità, peraltro già riconosciuta anni fa da MAYER MALY, Necessitas constituit ius in Studi in onore di G. Grosso I (Torino 1968) 190, è decisamente orientata la dottrina attuale: cfr., per tutti, MICELI, Sulla struttura formulare cit., 188 ss.

24 La parte di questo passo che qui rileva è quella iniziale, in cui si sostiene: aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri.

25 Circa le ragioni alla base della creazione delle due azioni si rinvia ancora a MICELI, Sulla struttura formulare cit., 188 ss., con bibliografia.

26 Insistono sulla necessità di tutelare l'affidamento dei terzi contraenti come ratio alla base delle soluzioni dei due giuristi ANKUM, “Utilitatis causa receptum” cit., 20 s.; e, più di recente, WACKE, Die adjektizischen Klagen , cit., 310.

27 Il cui testo è riportato supra , nt. 68.

28 Esita invece ad ammetterne la genuinità MICELI, Sulla struttura formulare cit., 204 nt. 32, accogliendo sul punto le osservazioni di De Martino e Pugliese negli studi ricordati alle note precedenti.

29 D'altra parte, lo stesso DE MARTINO, Ancora sull'“actio exercitoria” cit. 636, non può fare a meno di riconoscere che il magister era in grado di nominare un proprio sostituto “in casi di forza maggiore o di evidente necessità dell'impresa”.

30 Da CERAMI, “Mutua pecunia a magistro ‘navis reficiendae causa' sumpta” cit., 136 nt. 8.

31 Sul punto cfr., da ultima, MICELI, Sulla struttura formulare , cit., 208 ss.

32 Su un tale fenomeno si rinvia, fra gli studi più recenti, a F?LDI, La responsabilità dell'avente potestà per atti compiuti dall' exercitor suo sottoposto cit., 179 ss. e alla Parte III, cap. I, § 3 di CERAMI – DI PORTO – PETRUCCI, Diritto commerciale romano cit.

33 Cfr. MICELI, Sulla struttura formulare cit., 208 ss., con letteratura.

34 Si veda , per tutti, con riguardo a questa situazione originaria CERAMI, Introduzione cit.,

35 Cfr. WACKE, Die adjektizischen Klagen cit., 295 ss., 323 s.,

 

 

声明:站内文章均仅供个人研究之用,如有侵权,请权利人来信告知

站内未注明作者之文章均为原创,如要使用或转载请来信告知

 

前期统计IP计数2320,新计数从2003年11月3日开始运行。

 

Copyright 2004 Institute of Roman Law, Law School, Xiamen University. Active ingredients: XHTML 1.0, CSS 2.0 .
网页设计者信箱:jojobear_905@hotmail.com
网站管理员信箱:romanlaw@126.com