Costituzione della Repubblica Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
published in government journal in Dec.7,1947
Principi Fondamentali
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Work sovereign belong use/excerisce
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Recongnise承认 inviolable神圣的
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoii di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilita e la propria
scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il piu
ampio decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e
regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l'effettivo esercizio delle liberta
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, nè
qualsiasi altra restrizione della liberta
personale, se non per atto motivato dall'autorita
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria
e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
è punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni
di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell'autorita giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purchè non si tratti di riti contrari
al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, nè di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza
e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito
da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro si intende revocato
e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi
per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte,
se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30. è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero
ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
è prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto
con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo
gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa
e stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le con- dizioni
di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essen- ziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
è condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attivita economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti
o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunita di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere
di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unita
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi piu idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini
e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato
se non per incapacita civile o per effetto
di sentenza penale irrevocabile o nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei
limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato
per ottantamila abitanti o per frazione superiore
a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale. A ciascuna Regione è attribuito
un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto dagli elettori che hanno superato
il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che
hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque
anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere
sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, e convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti, e se
non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato
o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a procedimento penale;
ne può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo
che sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale e obbligatorio il mandato
o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre
in arresto o mantenere in detenzione un membro
del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo,
a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge e rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera e sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Art. 75. è indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione
del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità
e di urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori
con la forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio,
se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione
delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci
e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio
non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati per
ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo per scru- tinio segreto a maggioranza
di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica
e incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine,
il Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione, la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti
i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi
sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica
è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento
in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenere
la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le
Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo
e coordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri sono posti in stato d'accusa
dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e
le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni
al diritto d'iscriversi ai partiti politici
per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
è organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legg,
al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due
istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura
è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente
e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra
i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, ne far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di universita
in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio
nè destinati ad altre sedi o funzioni se
non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o
con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e
su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla liberta personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali,
e sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato
e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione
e ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie
di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie
e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi
con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle
d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, semprechè le norme stesse non siano
in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria
ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo e industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare
alla Regione il potere di emanare norme per
la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative
per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle
leggi della Repubblica alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio
di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi
dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri
e quote di tributi erariali, in relazione
ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie
ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente
per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge
della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazione
o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini
di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o
lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo
delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione: promulga le leggi ed i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti
con legge della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente
a un Consiglio regionale e ad una delle Camere
del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente
e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono
eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in
armonia con la Costituzione e con le leggi
della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione.
Lo Statuto regola l'esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel
capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo
Stato e le coordina con quelle esercitate
dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato,
nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al
solo effetto di promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta
o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni
o per impossibilita di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare. Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato
del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una
Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni
entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale
è comunicata al Commissario che, salvo il
caso di opposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica
lo consente, la promulgazione e l'entrata
in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga
che una legge approvata dal Consigio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli
di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione
del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di
nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimita davanti alla Corte
Costituzionale, o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano
le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni
di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere
suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei
modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo
di legittimità sugli atti delle Provincie,
dei Comuni e degli altri enti locali. In
casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti,
di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi e Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regiona]i, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita
la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
puo con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono
scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi
componenti. I giudici sono nominati per dodici
anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile
con quello di membro del Parlamento o d'un
Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato, e con ogni carica
ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica e contro i Ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri eletti, all'inizio di ogni legislatura,
dal Parlamento in seduta comune tra cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a
senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e
le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale
non e ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge
e stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di
due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti
i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono
i requisiti di legge per essere senatori
e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri
o di Assemblee legislative; hanno fatto parte
del disciolto Senato; hanno avuto almeno
tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente; sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del
9 novembre 1926; hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri
del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si
può rinunciare prima della firma del decreto
di nomina. L'accettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia
al diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise
e considerato come Regione a se stante, con
il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali
militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede
con legge al riordinamento del tribunale
supremo militare in relazione all'art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
Costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle
forme e nei limiti delle norme preesistenti
all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati
nella prima composizione della Corte stessa
non sono soggetti alla parziale rinnovazione
e durano in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni
ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessita,
trarre il proprio personale da quello dello
Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue
leggi alle esigenze delle autonomie locali
e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformita con l'articolo
6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo
131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire
le popolazioni interessate.
XII. è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite
con legge, per non oltre un quinquennio dalla
entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti
e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti
e dei loro discendenti maschi, sono avocati
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del
28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e
al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione
del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove
Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza
dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano
al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente articolo,
e convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato entro cinque
giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio
1948.
Il testo della Costituzione e depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U. 12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
previa applicazione del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato
aggiunto con legge costituzionale 27-12-63
n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica
anche l'art. 131.]
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono
scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed
è rieleggibile fermi in ogni casi i termini
di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un
consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica
ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Republica e contro i ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti di eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Trascrizione (con ausili robotici) di Luigi
Semenzato (luigi@cs.berkeley.edu), 1 Aprile
1993.
Leggi costituzionali aggiunte da Stefano
Longano (Stefano.Longano@lii.unitn.it).
Edizione HTML a cura di Riccardo.Scateni@crs4.it
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